1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche sulla base delle segnalazioni effettuate da privati.
2. Nei casi di violazione del divieto di cui all'articolo 4 la Commissione di cui al comma 1 del presente articolo, previa contestazione della violazione, delibera a carico della persona che ha prestato la propria immagine, o il proprio nome, e del soggetto responsabile legittimato a svolgere le attività editoriali o commerciali di diffusione, le seguenti sanzioni:
a) confisca delle somme a qualsiasi titolo percepite in violazione dell'articolo 4;
b) irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al triplo delle somme di cui alla lettera a) del presente comma.
3. La Commissione di cui al comma 1 dispone altresì la sospensione dell'efficacia