Art. 6.
(Vigilanza e sanzioni).

      1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche sulla base delle segnalazioni effettuate da privati.
      2. Nei casi di violazione del divieto di cui all'articolo 4 la Commissione di cui al comma 1 del presente articolo, previa contestazione della violazione, delibera a carico della persona che ha prestato la propria immagine, o il proprio nome, e del soggetto responsabile legittimato a svolgere le attività editoriali o commerciali di diffusione, le seguenti sanzioni:

          a) confisca delle somme a qualsiasi titolo percepite in violazione dell'articolo 4;

          b) irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al triplo delle somme di cui alla lettera a) del presente comma.

      3. La Commissione di cui al comma 1 dispone altresì la sospensione dell'efficacia

 

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della concessione o dell'autorizzazione, per un periodo da trenta giorni a tre anni, al soggetto legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati, o che detenga la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici, o su stampa e dei relativi programmi-dati, destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica.